Pignoramento Immobiliare

L’espropriazione forzata è quel mezzo processuale a disposizione del creditore insoddisfatto per aggredire i beni del debitore e rifarsi su di essi. Infatti, in ossequio al principio generale della c.d. “responsabilità patrimoniale del debitore”, quest’ultimo risponde dei debiti con l’intero patrimonio. Pertanto, a seconda della natura dei beni aggredibili, il creditore potrà scegliere alternativamente o cumulativamente la tipologia di esecuzione da avviare, che si classifica come “mobiliare” quando ha ad oggetto denaro, beni mobili e beni mobili registrati; “immobiliare” quando ha ad oggetto beni immobili; “presso terzi” quando si riferisce a beni mobili del debitore nella disponibilità di terzi o crediti dello stesso verso terzi.

Pertanto, una volta notificato al debitore il titolo esecutivo ed il precetto, il creditore procede con il “pignoramento”. Il procedimento di esecuzione è finalizzato alla vendita forzata dei beni pignorati, o all’assegnazione allo stesso creditore, al fine di poter distribuire la somma ricavata a soddisfazione del debito (o dei debiti laddove intervengano diversi creditori). Fermo restando la verifica della fondatezza del pignoramento, che può essere opportunamente contestato con lo strumento dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (laddove il debitore contesti la sussistenza del credito o la regolarità del procedimento), sono a disposizione del debitore esecutato dei rimedi per evitare l’espropriazione forzata dei propri beni, in primis il debitore può pagare direttamente al creditore o all’ufficiale giudiziario (prima del pignoramento) l’importo del credito e delle spese indicate nell’atto di precetto, oppure, può, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, richiedere la c.d. “conversione”, ossia la sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro pari all’importo dei crediti (comprensivi di interessi) e delle spese di esecuzione, o ancora, può chiedere la “riduzione del pignoramento”, laddove i beni pignorati siano di valore nettamente superiore al credito vantato.

Infine, nel caso specifico di pignoramento immobiliare della casa adibita ad abitazione principale del debitore sussistono ulteriori rimedi per evitare l’espropriazione, come la c.d. “rinegoziazione del mutuo”, che può essere concordato con la banca mutuante o con altro istituto di credito attraverso lo strumento della surroga. O ancora, in considerazione del fatto che il pignoramento immobiliare è uno strumento ostico anche per lo stesso creditore, considerando le lungaggini processuali e le difficoltà tecniche della vendita all’incanto, è sempre bene vagliare la possibilità di una transazione con la banca, attraverso la conclusione del c.d. “accordo di saldo e stralcio”.

Ad ogni modo, vista la particolarità degli interessi in gioco, l’assistenza di un professionista del settore è senz’altro determinante per tutelare al meglio la propria posizione, avendo le tempistiche con cui si interviene un’importanza strategica per evitare pregiudizi maggiori